Regione Siciliana Il Presidente Ordinanza contingibile e urgente n. 22 del 2 giugno 2020
(allegato 1 - Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive - Shede tecniche).●RISTORAZIONE●ATTIVITÀ TURISTICHE (stabilimenti balneari e spiagge)●STRUTTURE RICETTIVE●SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori)●COMMERCIO AL DETTAGLIO●COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti)●UFFICI APERTI AL PUBBLICO●PISCINE●PALESTRE●MANUTENZIONE DEL VERDE●MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE●STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE ALL’ARIA APERTA●RIFUGI ALPINI●ATTIVITÀ FISICA ALL’APERTO●NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE●INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO●AREE GIOCHI PER BAMBINI●CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI●FORMAZIONE PROFESSIONALE●CINEMA E SPETTACOLI●PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO●SAGRE E FIERE●SERVIZI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA●STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE●PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci) e GUIDE TURISTICHE.
Il Presidente ORDINA
(allegato 1 - Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive - Shede tecniche).●RISTORAZIONE●ATTIVITÀ TURISTICHE (stabilimenti balneari e spiagge)●STRUTTURE RICETTIVE●SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori)●COMMERCIO AL DETTAGLIO●COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti)●UFFICI APERTI AL PUBBLICO●PISCINE●PALESTRE●MANUTENZIONE DEL VERDE●MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE●STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE ALL’ARIA APERTA●RIFUGI ALPINI●ATTIVITÀ FISICA ALL’APERTO●NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE●INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO●AREE GIOCHI PER BAMBINI●CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI●FORMAZIONE PROFESSIONALE●CINEMA E SPETTACOLI●PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO●SAGRE E FIERE●SERVIZI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA●STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE●PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci) e GUIDE TURISTICHE.
Il Presidente ORDINA
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 (recepimento delle disposizioni nazionali e ambito di applicazione della presente Ordinanza)
Nel
territorio della Regione Siciliana, dalla data del 3 giugno 2020, hanno
efficacia le misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
di cui al decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché le ulteriori
disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 17 maggio 2020 e le misure specifiche di cui alla presente
Ordinanza.
Sono,
pertanto, abrogate tutte le precedenti Ordinanze del Presidente della
Regione, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni
esplicitamente richiamate nella presente.
TITOLO II ATTIVITÀ ECONOMICHE
E PRODUTTIVE
Art. 2 (principi generali)
Sono
consentite tutte le attività economiche e produttive contemplate dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 e
successive modifiche ed integrazioni.
Sono adottate come documento di riferimento regionale per la prevenzione del rischio di contagio le “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”
e successive modifiche e/o integrazioni, approvate in data 25 maggio
2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome ed anche
individuate quali linee guida per tutto il territorio nazionale, che
costituiscono parte integrante della presente ordinanza (ALLEGATO N.
1, d’ora innanzi richiamate anche soltanto come “Linee guida”).
Dette misure si riferiscono ai seguenti settori: ristorazione, attività
turistiche (stabilimenti balneari e spiagge), strutture ricettive,
servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori), commercio al
dettaglio, commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercati
degli hobbisti), uffici aperti al pubblico, piscine, palestre,
manutenzione del verde, musei, archivi e biblioteche, strutture
turistico-ricettive all’aria aperta, rifugi alpini, attività fisica
all’aperto, noleggio veicoli e altre attrezzature, informatori
scientifici del farmaco, aree giochi per bambini, circoli culturali e
ricreativi, formazione professionale, cinema e spettacoli, parchi
tematici e di divertimento, sagre e fiere, servizi per l’infanzia e per
l’adolescenza, strutture termali e centri benessere, professioni della
montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche. Esse si
applicano, in analogia, anche alle attività economiche, produttive,
sociali e ricreative autorizzate. In ogni caso, devono essere applicate
tutte le disposizioni di prevenzione indicate specificatamente nel
decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché nel successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 e
sue successive modifiche e/o integrazioni.
Per il
contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività
produttive industriali e commerciali, inoltre, devono applicarsi
nel territorio della Regione Siciliana i protocolli specificatamente
indicati nell’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 17 maggio 2020 e sue successive modifiche e/o integrazioni.
Ulteriori
ed eventuali indicazioni di ordine generale per lo svolgimento delle
attività economiche e produttive non previste nelle Linee guida e
da esse non richiamabili per analogia, ovvero non disciplinate da
protocolli di settore nazionali, sono regolate con autonomo
provvedimento della Regione Siciliana, previo parere del Comitato
Tecnico Scientifico da essa istituito.
Il mancato rispetto delle Linee guida, ovvero degli ulteriori protocolli sopra indicati, determina
la sospensione dell’attività fino al ripristino di tutte le condizioni
di sicurezza e di adeguati livelli di protezione, nonché l’applicazione
delle sanzioni previste per legge.
Sono in
ogni caso consentite le riunioni private (a mero titolo esemplificativo e
non esaustivo assemblee condominiali e societarie e consigli di
associazione) nel rispetto delle misure di contenimento previste.
Art. 3 (attività di ristorazione)
Nel rispetto delle Linee guida,
sono autorizzate le attività di somministrazione di alimenti e
bevande quali, a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo,
ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, self-service, bar, pasticcerie,
gelaterie, rosticcerie e similari.
Le attività di catering -
fermo il monitoraggio del contesto epidemiologico attuale - sono
autorizzate a partire dall’8 giugno 2020, rimanendo subordinata per
ciascun evento la individuazione di locali pubblici o privati adeguati a
garantire il rispetto delle Linee guida e le specifiche
disposizioni individuate nel decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 17 maggio 2020. Fino al 7 giugno si possono, comunque,
svolgere tutte le attività propedeutiche all’apertura, compreso
l’incontro con la clientela, purché nel rispetto dei principi di
distanziamento interpersonale e di prevenzione del contagio.
Art. 4 (stabilimenti balneari e spiagge)
La
stagione balneare ha inizio il 6 giugno 2020, secondo i provvedimenti
amministrativi già emanati. Sono autorizzate tutte le
attività propedeutiche all’apertura degli stabilimenti balneari,
ivi compresa l’attività di incontro con la clientela e, in generale, la
utilizzazione degli spazi finalizzata alla promozione e vendita dei
propri servizi.
Si applicano le Linee guida per
tutte le attività nonché, per le attività sportive esterne da svolgere
nell’ambito degli stabilimenti balneari (quali, solo a titolo
esemplificativo: tamburello, bocce e ogni altra attività motoria
di spiaggia e in mare), tutte le disposizioni indicate nel decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 per le
attività sportive, oltre alle direttive e circolari regionali e
nazionali in materia di sport.
È
consentita, inoltre, la possibilità di locare per periodi
stagionali le cabine a più persone anche non appartenenti allo
stesso nucleo familiare, purché sia garantito il rispetto delle norme di
igiene necessarie alla sanificazione dei locali chiusi e con l’ingresso
di non più di una persona alla volta, ad eccezione di congiunti, minori
e persone non autosufficienti.
Art. 5 (strutture ricettive)
Sono
consentite le attività turistiche, le attività alberghiere ed
extralberghiere, compresi gli alloggi in agriturismo, bed&breakfast,
villaggi turistici, campeggi, case vacanza e similari, nel rispetto
delle Linee guida, nonché di quanto specificamente disposto dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 e
sue modifiche ed integrazioni.
Sono
autorizzate, altresì, le attività di bar e ristorazione interne alle
strutture ricettive, nonché i servizi di cura alla persona secondo
quanto disposto dalla presente Ordinanza.
Art. 6 (servizi alla persona)
Sono
autorizzati i servizi di cura alla persona quali acconciatori, barbieri
ed estetisti, nonché tatuatori. Per le attività e i corretti dispositivi
di protezione individuale si fa riferimento alle Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
Sono
sospese le attività dei centri benessere - compreso l’uso di saune e
bagni turchi in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico -, ad
eccezione per la erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli
essenziali di assistenza. Sono autorizzate le attività delle strutture e
delle piscine termali, per le quali si fa riferimento alle Linee guida del 25 maggio 2020.
Le
prestazioni dei servizi di acconciatura e similari, in luoghi diversi da
quelli destinati all’esercizio dell’attività, sono consentite nei
seguenti casi: a) presso il domicilio del cliente in caso di impedimento
o per ragioni di salute di quest’ultimo; b) presso i luoghi in cui
svolgono eventi o spettacoli; c) nei luoghi di cura e di riabilitazione,
nelle case di riposo, nei luoghi di detenzione e consimili in
via analogica. Nel rispetto delle normative vigenti, detti servizi
sono espletati solo dai titolari d’imprese o da loro dipendenti.
Art. 7 (attività commerciali e artigianali)
Sono
autorizzate tutte le attività di commercio al dettaglio (comprese quelle
espletate nei c.d. centri commerciali e outlet), di vendita di beni e
servizi (quali ad esempio le autoscuole, le agenzie di viaggio, le
scuole ed i centri di formazione professionale e linguistica e
similari), nonché tutte le attività artigianali.
In modo
specifico, per quanto attiene alla attività di autoscuola e similari,
ovvero le attività ed i servizi di formazione in generale, sono
autorizzate le esercitazioni c.d. pratiche ove i mezzi e gli strumenti
utilizzati consentano il rispetto delle misure di prevenzione del
contagio, rimanendo disciplinate dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, nonché dalla normativa
nazionale, tutte le regole per l’espletamento degli esami per il
rilascio dei relativi titoli e/o patenti.
Sono,
altresì, autorizzati i mercati, le fiere e i mercatini hobbistici, con
l’obbligo di adottare ogni adeguata misura di distanziamento e
contenimento del contagio. Il sindaco del Comune interessato
all’attività mercatale dispone in conseguenza con propria Ordinanza,
limitandone anche giorni e orari di accesso e vietando, ove lo ritenga
necessario, l’autorizzazione all’apertura dei c.d. mercati rionali.
Per le
attività di cui ai commi che precedono, anche con specifico riferimento
ai dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, ecc…) ed
alle distanze interpersonali, si applicano le Linee guida.
Art. 8 (musei, parchi archeologici, archivi storici e biblioteche)
I musei, i parchi archeologici, gli archivi storici, le biblioteche e tutti i luoghi di cultura
- sia pubblici che privati - sono aperti nel rispetto dei protocolli di cui alle allegate Linee guida.
Art. 9 (manifestazioni, eventi e spettacoli)
In
attuazione del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, sono vietati gli
assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Le
manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli, con la presenza di pubblico
- ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico e fieristico -
nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o
aperto al pubblico, sono autorizzate a partire dall'8 giugno 2020, fermo
il monitoraggio delle attuali condizioni epidemiologiche dell’Isola.
Sono, invece, autorizzate dalla data di entrata in vigore della presente
Ordinanza le manifestazioni che possano svolgersi con il pubblico
distanziato e “in forma statica”, così come espressamente disposto dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020.
In ogni
caso, l’autorità di Pubblica sicurezza, ove necessaria la relativa
autorizzazione, deve indicare il numero dei partecipanti autorizzati a
intervenire alla pubblica manifestazione, in rapporto proporzionale con
gli spazi dedicati, tenuto conto della distanza interpersonale non
inferiore ad un metro tra ogni soggetto e dell’obbligo di utilizzo dei
dispositivi di protezione individuale.
Sempre a
partire dall’8 giugno 2020 è, altresì, autorizzata l’apertura delle c.d.
discoteche, dei teatri e dei cinema all’aperto, per le quali attività
dovranno essere emanate apposite linee guida regionali e, in ogni
caso, esse dovranno svolgersi nel rispetto delle disposizioni di
cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio
2020.
Rimane
consentito l’accesso al personale incaricato di realizzare le attività
di manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e
sanificazione, nonché agli operatori economici ai quali sono
commissionate tali attività, da svolgersi in conformità ai principi di
distanziamento e nel rispetto delle Linee guida.
Art. 10 (prolungamento dell’orario di apertura e rinuncia al giorno di chiusura)
Per il
termine di efficacia della presente ordinanza, al fine di avviare le
proprie attività e di garantire i relativi servizi al pubblico - tenuto
conto delle possibili evenienze determinate dal ridotto numero di
soggetti autorizzati ad entrare nei locali pubblici (ad esempio, nei
servizi per la cura della persona) derivanti dal rispetto compiuto delle
Linee guida vigenti - i titolari di esercizi sono autorizzati a
prolungare l’orario di apertura della propria attività (comunque non
oltre le ore 23:30), ovvero rinunciare al giorno di chiusura settimanale
(fatte salve le previsioni di cui all’articolo che precede).
Detta
disposizione non si applica per i servizi (a titolo meramente
esemplificativo bar, pub, ristoranti, pizzerie e tutte le attività di
cui al precedente articolo 3, comma 1) i cui orari di chiusura sono
successivi a quello sopra indicato.
Art. 11 (stage professionali e tirocini formativi)
Sono autorizzati gli stage professionali ed i tirocini formativi nel rispetto delle vigenti
Linee guida e con gli adeguati mezzi di protezione individuale.
Art. 12 (chiusura esercizi commerciali nei giorni domenicali)
Nei
giorni domenicali è disposta la chiusura di tutti gli esercizi
commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie, le
edicole, i fiorai, i bar, i mercati c.d. “del contadino” e/o similari, i
panifici e le attività di ristorazione di cui all’articolo 3 della
presente ordinanza.
Rimane
autorizzato, nelle dette giornate domenicali, il servizio di consegna a
domicilio di generi alimentari e di prima necessità sia nell’ambito
degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e
grande distribuzione, nonché dei combustibili per uso domestico e per
riscaldamento.
I Sindaci
dei Comuni ad economia turistica, ove sia possibile garantire il
rispetto delle misure di prevenzione e di contenimento del contagio,
hanno la facoltà di disporre con propria ordinanza, nei predetti
giorni domenicali, l’apertura al pubblico di tutti gli esercizi
commerciali.
Permane
la chiusura domenicale di supermercati, centri commerciali e outlet,
nelle more della definizione di una intesa con i rappresentanti
delle organizzazioni sindacali e datoriali, da raggiungersi comunque
entro il prossimo 6 giugno 2020. Il recepimento della intesa sarà
eseguito con circolare o altro provvedimento amministrativo.
TITOLO III
ULTERIORI DISPOSIZIONI DI RECEPIMENTO DEI DPCM VIGENTI
Art. 13 (mobilità infraregionale e interregionale)
Gli
spostamenti infra ed interregionali non sono soggetti ad alcuna
limitazione, permanendo l’obbligo di osservanza delle misure di
contenimento del contagio.
La mobilità interregionale è norma “da e verso” la Sicilia con decreto del Ministro delle
Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della Salute.
I
controlli sanitari sui passeggeri in arrivo ed in partenza nei porti e
negli aeroporti sono di competenza nazionale e ricadono nella
responsabilità degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera
(Usmaf), che provvede a organizzare adeguati servizi.
Art. 14 (trasporto pubblico locale su gomma e marittimo)
Gli
esercenti di servizio di trasporto pubblico locale di linea extraurbano
su gomma assicurano i servizi garantendo gradualmente fino al 50% e non
meno del 30% degli assetti previsti dagli attuali contratti stipulati
con la Regione Siciliana.
Gli
esercenti di servizio di trasporto pubblico locale di linea urbano su
gomma assicurano i servizi garantendo nella fascia oraria 6-21 almeno il
50% degli assetti previsti dagli attuali contratti stipulati con le
amministrazioni comunali.
Il
Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della mobilità e dei
trasporti può rimodulare i suddetti assetti in relazione a nuove
sopravvenute esigenze di mobilità.
Fermo
restando le disposizioni nazionali vigenti per i servizi di trasporto
pubblico urbano, è consentito l'accesso ai passeggeri nella misura
massima del 40% dei posti omologati e comunque garantendo il rispetto
della distanza minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato al
conducente del mezzo deve essere opportunamente delimitato.
Gli
esercenti di servizi di trasporto pubblico locale di linea che
effettuano i collegamenti a mezzo navi - traghetto con le Isole minori
della Regione devono attenersi allo svolgimento dei servizi come
articolati nell’ALLEGATO N. 2 alla presente ordinanza; gli esercenti di
servizi di trasporto pubblico locale di linea che effettuano i
collegamenti a mezzo unità veloci con le Isole minori della Regione,
invece, devono attenersi allo svolgimento dei servizi secondo
l’articolazione indicata nell’ALLEGATO N. 3 alla presente ordinanza.
Art. 15 (attività sportive)
Sono
consentite tutte le attività sportive individuali, ovvero con un
accompagnatore per i minori e le persone non autosufficienti, purché nel
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme
relative al contenimento del contagio.
I
circoli, le società, le associazioni sportive, le palestre e le piscine
sono autorizzate all’espletamento delle proprie attività, anche in
luoghi al chiuso, nel rispetto del distanziamento interpersonale, senza
alcun assembramento ed a condizione che siano rispettate le Linee guida per
le palestre. Nelle medesime strutture è autorizzata l’apertura di
bar e ristoranti, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3 della
presente Ordinanza.
Per
quanto attiene alle specifiche disposizioni sulla attività sportiva -
anche di squadra - ed alle manifestazioni, agli eventi ed alle
competizioni sportive si rinvia integralmente alle dettagliate
disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 17 maggio 2020 ed al rispetto delle linee guida e dei protocolli
ivi indicati.
Art. 16 (chiusura temporanea di aree pubbliche o aperte al pubblico)
I
sindaci hanno la facoltà di disporre la chiusura temporanea di
specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico ove ritengano che non
sia possibile garantire il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale e delle disposizioni di prevenzione indicate.
TITOLO IV
MISURE IN MATERIA DI PREVENZIONE SANITARIA
Art. 17 (disposizioni per i soggetti positivi in stato di isolamento domiciliare)
I soggetti dei quali sia stata accertata la positività al contagio da Covid-19 hanno l’obbligo di:
- a) comunicare le proprie condizioni di salute al Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta e al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, secondo le cadenze temporali fissate dai vigenti protocolli di sorveglianza sanitaria;
- b) permanere in isolamento rispetto agli altri componenti del proprio nucleo familiare, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti, curando di aerare più volte al giorno i locali dell’abitazione;
- c) comunicare i nominativi dei propri conviventi, che le Aziende Sanitarie Provinciali provvedono a trasmettere in un apposito “elenco unico giornaliero” alle Prefetture competenti per L’inadempimento di tale disposizione integra l’ipotesi di grave violazione ex articolo 20, commi 6 e 7, della legge regionale 14 aprile 2009, n.5.
Alle
disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono tenuti i
soggetti coabitanti per la durata di giorni quattordici, decorrenti
dalla data di accertamento di positività del contagio. Essi sono
sottoposti al tampone rinofaringeo a conclusione del suddetto periodo.
Sono
esclusi dagli obblighi di cui al precedente comma i soli soggetti
conviventi appartenenti alle Forze dell’ordine, alle Forze armate, al
servizio sanitario (ivi compreso il personale amministrativo) per i
quali non sia stato concesso il lavoro agile (c.d. smart working).
Art. 18 (disposizioni per chiunque faccia ingresso nel territorio della Regione Siciliana)
Tutti
coloro che per esigenze di lavoro o per qualsiasi ulteriore esigenza
facciano ingresso in Sicilia o, al contrario, si rechino,
occasionalmente o periodicamente, per periodi brevi, in altre Regioni
del territorio nazionale per poi fare rientro nell’Isola, sono tenuti a
dare comunicazione in ordine alle eventuali sintomatologie riconducibili
al Covid-19 al proprio medico di medicina generale (o pediatra di
libera scelta) ovvero al Dipartimento di Prevenzione dell’Asp
territorialmente competente.
Ulteriori misure per le presenze turistiche nell’Isola sono disposte con successiva ordinanza nell’ambito del Protocollo “SiciliaSiCura”.
Art. 19 (attuazione del Decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020)
Al fine
di dare attuazione alle misure di monitoraggio della evoluzione del
contagio epidemico previste dal Decreto del Ministro della Salute del 30
aprile 2020, i Direttori Generali delle Aziende del Sistema sanitario
regionale sono tenuti ad inserire tutti i nuovi casi positivi nella
piattaforma di sorveglianza nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità
di cui all’OCDPC del 27 febbraio 2020. Tale adempimento va compiuto
entro 24 ore dalla diagnosi. I medesimi Direttori Generali sono,
altresì, tenuti ad aggiornare tempestivamente i dati sullo stato clinico
dei pazienti ai fini del calcolo degli indicatori di cui al Decreto.
L’inadempimento
delle disposizioni che precedono integra l’ipotesi di grave violazione
ai sensi dell’art. 20, co. 6 e 7, della legge regionale 14 aprile 2009,
n. 5.
Art. 20 (disposizioni inerenti l’attraversamento dello Stretto di Messina)
Gli
spostamenti dei passeggeri via mare da Messina per Villa San Giovanni e
Reggio Calabria e viceversa sono disciplinati dai provvedimenti adottati
dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro della Salute, tenuto conto dell’andamento epidemiologico
nell’Isola.
I
lavoratori pendolari che attraversano lo Stretto di Messina
devono compilare il modello allegato alla presente ordinanza (ALLEGATO
N. 4) e trasmetterlo al Dipartimento di Protezione Civile della
Presidenza della Regione Siciliana, a mezzo mail al seguente indirizzo: lavoratoripendolari@protezionecivilesicilia.it.
Art. 21 (disposizioni per le Isole minori della Regione Siciliana)
In vista
dell’avvio della stagione turistica e ai fini del rispetto delle misure
di prevenzione e contenimento del contagio, i sindaci dei Comuni di
Favignana, Lampedusa, Leni, Lipari, Malfa, Pantelleria, Santa Marina
Salina e Ustica sono autorizzati, anche mediante intese da
raggiungere con i Comuni sui cui territori insistono i porti di
partenza, alla adozione di misure adeguate per l’accesso alle Isole
minori, previa adozione di protocolli sanitari da sottoporre
all’approvazione dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana.
Art. 22 (uso della mascherina)
Ferme le
specifiche disposizioni sull’uso di dispositivi di protezione
individuale e del distanziamento, l’impiego della mascherina è previsto
nei luoghi pubblici e nei locali dove non sia possibile garantire
continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza
interpersonale. Il dispositivo protettivo deve, pertanto, essere sempre
nella disponibilità del cittadino nella eventualità in cui ne sia
necessario l’utilizzo.
Non sono
soggetti all’obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di
copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i
soggetti con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l’uso.
Per
coloro che svolgono attività motoria non è obbligatorio l’uso di
mascherina o copertura durante l’attività fisica stessa, mantenendo il
distanziamento di metri due.
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI
Art. 23 (coordinamento per le attività emergenziali)
Continua
ad operare, presso la Presidenza della Regione Siciliana, il
Coordinamento per le attività necessarie al contenimento della
diffusione del Covid-19, istituito con Ordinanza n. 2 del 26 febbraio
2020.
Art. 24 (disposizioni sulla efficacia delle misure)
La
mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente
ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge
vigente.
La
presente ordinanza, con validità dal 3 giugno 2020 fino al 14 giugno
2020 compreso, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale.
Essa, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del
Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni
e alle ASP.
Avverso
la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla
comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il
termine di giorni centoventi.
Il Presidente f.to MUSUMECI
0 Commenti